Secondo la Corte di cassazione, l’atto costitutivo di una fondazione non rientra tra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni.
Lo stesso, difatti, non dà luogo ad un atto di donazione ma è caratterizzato da una struttura di negozio unilaterale ed un’autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento, in forma organizzata, dello scopo statutario.
Il principio di diritto in oggetto è stato di recente enunciato nel testo della sentenza n. 16409 del 4 luglio 2017.
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