Atto a condizione sospensiva: effetti retroattivi in ambito civilistico e non fiscale

Pubblicato il 06 ottobre 2014 Gli effetti fiscali prodotti da un contratto sottoposto a condizione sospensiva decorrono dall’anno in cui si è verificata la condizione e non dal momento in cui è stato stipulato il contratto originario, che appunto era stato sospeso ai sensi della legge.

Dunque, in ambito tributario la condizione sospensiva non può avere un effetto retroattivo ed essere traslata ad un momento antecedente a quello in cui avviene la concreta realizzazione del negozio giuridico come, invece, accade in ambito civilistico, dove, ai sensi dell’articolo 1360 C.C., gli effetti della condizione “retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto “.

Questo il principio espresso dalla Ctr Molise con la sentenza n. 190/04/14, depositata il 12 settembre 2014, con la quale viene rigettato il ricorso proposto dal Fisco che sosteneva la legittimità dell’avviso di accertamento.

Condizione sospensiva

L’Agenzia delle Entrate riteneva che la vendita del terreno dovesse essere considerata effettuata nell’anno 2002 (anno di stipula del contratto originario), come pure allo stesso anno si dovesse far risalire la relativa plusvalenza, e non nell’anno 2004 di realizzazione delle due clausole che hanno portato all’effettivo trasferimento della proprietà a favore dell’acquirente.

L’appello dell’Agenzia è stato negato dai giudici molisani, che hanno ribadito come l’effetto retroattivo di cui all’articolo 1360 del C.C. non si trasla all’ambito fiscale al verificarsi delle clausole previste dal contratto a condizione sospensiva, per cui la plusvalenza deve ritenersi conseguita nell'anno 2004 e non nel 2002, dal momento che la realizzazione della vendita effettiva è avvenuta nell'anno 2004, mentre la condizione sospensiva è stata realizzata nel 2002.
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