Attivo un modulo online per la chiamata del lavoratore intermittente
Pubblicato il 06 dicembre 2012
Il lavoro
intermittente si arricchisce di novità operative dettate da Inps ed
Inail. La comunicazione preventiva del datore di lavoro può avvenire
anche mediante compilazione di un modulo online. Mentre, per quanto
attiene alla contribuzione, l'Inail richiede che i premi siano
calcolati sulla retribuzione erogata e sull'indennità di disponibilità.
IL
LAVORO A CHIAMATA O INTERMITTENTE O JOB ON CALL
Brevemente, si
definisce lavoro intermittente o a chiamata quello per cui il lavoratore pone la
propria prestazione lavorativa a disposizione di un datore di lavoro,
il quale la utilizzerà quando ne avrà necessità.
Caratterizza tale contratto la discontinuità
tra una prestazione e l'altra; inoltre l'intervallo tra le
due deve essere significativo.
Anche la suddetta tipologia contrattuale è stata riveduta dalla leggen. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, al fine di eliminare
l'uso a scopo di sfruttamento.
I nuovi caratteri
del lavoro intermittente sono:
-> lo svolgimento
di prestazioni discontinue e saltuarie, in base alle
esigenze individuate dai contratti collettivi di lavoro
-> l'utilizzo
in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno
-> l’età
del lavoratore a chiamata. La stipula del contratto deve
avvenire con soggetti di età superiore a 55 anni di età e soggetti con
meno di ventiquattro anni di età (23 anni e 364 giorni). In questo caso
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di età.
Se risulta mancante la disciplina collettiva in materia, il ricorso al
lavoro intermittente è ammesso per le attività elencate nella tabella
approvata con il R.D. n. 2657/1923.
Rispetto alla previgente disciplina, non è possibile:
-
sottoscrivere contratti intermittenti per periodi
predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e
pasquali)
-
sottoscrivere contratti intermittenti con soggetti dai 24 ai
55 anni di età.
I contratti
sottoscritti alla data del 18 luglio 2012, se non risultano compatibili
con le attuali norme, hanno efficacia fino al 18 luglio 2013.
Se vengono stipulati contratti di lavoro intermittente in violazione
della vigente normativa, il rapporto si intende la tempo pieno e
indeterminato.
LA CHIAMATA E
L'INDENNITA' DI DISPONIBILITA'
Con la circolare n. 64 del 27 novembre 2012, l'Inail ripercorre gli
obblighi assicurativi agganciati a tale tipologia contrattuale.
Per sua caratteristica, nel contratto intermittente il lavoratore ha l'obbligo di rispondere alla
chiamata del datore di lavoro solamente se è previsto da una clausola
contrattuale.
Pertanto, è possibile che il contratto di lavoro intermittente preveda:
-
una garanzia
di disponibilità ovvero un obbligo di risposta;
-
la mancanza
dell'obbligo di fornire la disponibilità e quindi
l’insussistenza dell’obbligo di risposta.
Se il lavoratore si
carica dell'obbligo di rispondere ad una chiamata avrà diritto
all'indennità mensile di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è divisibile in quote
orarie e la sua
misura è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore
al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato.
Inoltre, a seguito dell'introduzione della legge n. 92/2012, anche alle
prestazioni di
lavoro intermittente da rendersi nei week-end, nelle vacanze natalizie,
nelle vacanze pasquali, nelle ferie estive viene erogata
l’indennità di disponibilità pur in assenza di una
effettiva chiamata nel periodo di riferimento.
Nel periodo in cui il lavoratore non svolge alcuna prestazione
lavorativa ma resta a disposizione, in attesa della chiamata, egli non
matura alcun trattamento economico e normativo; ha diritto alla sola
indennità di disponibilità.
Il datore di lavoro è
tenuto a versare sull’indennità di disponibilità il premio per
l'assicurazione sul lavoro all'Inail; è precisato che tale
premio viene versato per l'effettivo ammontare, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di minimale contributivo.
La circolare n. 64/2012 specifica che, per quanto riguarda l'elemento
retributivo, in vigenza della prestazione lavorativa intermittente, il premio assicurativo deve
calcolarsi sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro
prestate, sia in base all'indennità di disponibilità corrisposta.
L'OBBLIGO COMUNICATIVO
La legge n. 92/2012, in materia di lavoro intermittente, ha introdotto l'obbligo, da eseguirsi prima
dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di
comunicare la durata della prestazione alla Direzione territoriale del
lavoro competente per territorio.
La legge stabilisce che tale obbligo deve prevedere modalità
semplificate.
Pertanto, sono stati istituti i seguenti canali, a disposizione del
datore di lavoro, per effettuare la comunicazione della chiamata del
lavoro intermittente:
E-MAIL – SMS - WEB (*)
Le aziende possono richiedere l'accesso alla sezione “gestione
Intermittenti” allegando la carta di identità firmata; se si tratta di
Consulenti, è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Atto di
Notorietà - Dichiarazione di atto di notorietà e caricarla sul sistema
attraverso l’apposita funzionalità.
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(*) L’art. 34, comma 54 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo bis, convertito dalla Legge 221/2012) ha modificato la disciplina in materia di lavoro intermittente, eliminando la possibilità che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente DTL anche mediante FAX.
Modulo online
L'ultima novità introdotta riguarda l'utilizzo
del modulo online (nota ministro del Lavoro n. 16639 del26 novembre 2012).
Attraverso il portale Cliclavoro, previa registrazione, accedendo alla
propria area riservata, è possibile eseguire la comunicazione per più lavoratori e periodi di
prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda.
Il datore di lavoro potrà effettuare direttamente la chiamata o anche
tramite il proprio consulente del lavoro.
La compilazione del modulo richiede, per primo, l'inserimento del
codice fiscale del lavoratore destinatario della chiamata; in questo
modo, il sistema automaticamente riporta l’elenco delle comunicazioni
obbligatorie effettuate con riferimento al medesimo lavoratore. Il
datore di lavoro deve semplicemente apporre il codice di
comunicazione.
Anche se il codice non è presente nell’archivio del sistema, è comunque
possibile trasmettere la comunicazione obbligatoria.
Attraverso il modulo online è consentito anche l'annullamento di precedenti
comunicazioni di singole chiamate.
E-mail - Fax (*)
L'utilizzo della posta elettronica richiede di inviare, in
allegato, l'istituito modello
UNI_Intermittente, nel quale indicare:
-> il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del datore di lavoro
-> i lavoratori interessati dalla comunicazione, inserendo, per
ognuno, il relativo codice fiscale nonché la data Inizio e la data Fine
della chiamata.
Se la chiamata riguarda un lavoratore che deve rendere la prestazione
per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un
mese), è sufficiente compilare il campo data inizio relativo al giorno
interessato.
Il campo ”codice della comunicazione obbligatoria” va compilato solo se
il rapporto di lavoro è stato sottoscritto successivamente al
1° marzo 2008.
Se il rapporto di lavoro è precedente all’introduzione del
sistema on-line delle Comunicazioni Obbligatorie, il codice
comunicazione non deve essere fornito.
Selezionando la casella "Annullamento", si procede con la cancellazione
di una chiamata o ciclo di chiamate già inviate.
L'e-mail va spedita, indicando come oggetto “Comunicazione chiamata
lavoro intermittente”, all’indirizzo: intermittenti@lavoro.gov.it.
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(*) L’art. 34, comma 54 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo bis, convertito dalla Legge 221/2012) ha modificato la disciplina in materia di lavoro intermittente, eliminando la possibilità che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente DTL anche mediante FAX.
SMS
Relativamente all'invio della comunicazione in parola tramite il canale
SMS, è necessario procedere all'accreditamento
al sistema Cliclavoro, dove occorre registrare il numero di cellullare
che sarà utilizzato per l’invio del SMS, accedendo alla
voce di menu “Gestione Intermittenti”, presente all’interno della
propria area personale.
Attraverso l'uso degli Sms è consentito effettuare la comunicazione della chiamata di
un singolo giorno riferita ad un solo lavoratore; è stata
quindi eliminata la possibilità di eseguire con un unico Sms la
comunicazione relativa a 3 lavoratori. L'annullamento dovrà avvenire
nello stesso giorno di invio della comunicazione.
Le informazioni da inserire nel messaggio sono le seguenti:
“I” per comunicare l’invio
della chiamata o “A” per inviare la comunicazione di annullamento di
una chiamata precedentemente inviata erroneamente, seguita dal codice
fiscale del lavoratore. I due elementi devono essere separati da uno
spazio.
Non sono validi i messaggi inviati da un numero di cellulare non
registrato nell'apposita sezione.
L'inadempimento
all’obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare
preventivamente alla DTL l’impiego di lavoratori intermittenti viene sanzionato nella misura da 400 a
2.400 euro. Spetta alle DTL territorialmente competenti
irrogare la sanzione.