Non tutte le tipologie di attività stagionali sono esentate dal contributo addizionale NASpI: non rientrano in tale esenzione le attività definite stagionali dall’articolo 11 del Collegato lavoro non ricomprese nel D.P.R. n. 1525/1963.
È quanto fa presente l’INPS con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025.
Ma facciamo un passo indietro e, come è d’obbligo, partiamo dalle norme.
L'articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e relativa alla definizione delle attività stagionali.
Secondo quanto previsto, rientrano tra le attività stagionali, oltre a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, anche quelle organizzate per rispondere a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative (articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015).
Questa norma di interpretazione autentica amplia il perimetro delle attività escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’articolo 21 citato disciplina il cd. stop & go nei contratti a termine, vale a dire un meccanismo di vacanze contrattuali obbligatorie (dalla durata di 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi e di 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi), da osservare tra un contratto e un altro per evitare la trasformazione automatica del secondo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro), anche le attività di cui all’articolo 11 della legge n. 203/2024 sono esentate dall’obbligo di rispettare la disciplina dello stop & go, prevista ordinariamente per i contratti a termine.
L’articolo 2, comma 28, della legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92), stabilisce che ai contratti di lavoro subordinato a termine si applica un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con un incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato.
Sono esentati dal contributo addizionale NASpI (articolo 2, comma 29, lettera b), della medesima legge Fornero) i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e, per un periodo limitato (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015), anche le attività stagionali definite da avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016, l’esenzione dal contributo addizionale NASpI si applica esclusivamente alle attività stagionali elencate nel D.P.R. del 1963, n. 1525.
L’INPS, con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, sottolinea la natura derogatoria dell’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento.
In quanto norma di natura speciale, la disposizione esonerativa è di stretta interpretazione e non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 della legge n. 203/2024, è stata ampliata la definizione di attività stagionali ai fini dell’esenzione dalla disciplina dello stop & go nei contratti a termine, ma non è stata analogamente modificata la norma che dispone l’esenzione dall’obbligo del contributo addizionale NASpI e relativo incremento nei casi di rinnovo contrattuale.
Pertanto i datori di lavoro che assumono lavoratori per attività stagionali “per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro” (articolo 11 della legge n. 203/2024), non comprese nell’elencazione del D.P.R. n. 1525/1963, devono applicare, il contributo addizionale NASpI (1,4% della retribuzione imponibile) e l’incremento del contributo (0,5%) per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato.
Nel flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro devono validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” (Stagionale – restanti tipologie) per i lavoratori coinvolti.
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