Attività esercitate dagli ETS: come indicarle nello statuto

Pubblicato il 02 febbraio 2021

Una recente massima messa a punto dal Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo settore, è dedicata alle modalità di indicazione, nello statuto, delle attività esercitate dall’Ente del terzo settore.

Con essa - massima n. 6 del 19 gennaio 2021 - viene affermata la non necessaria riproduzione, nell’atto costitutivo e/o nello statuto di un Ente, dell'esatta e letterale menzione delle attività, per come descritte all'art. 5 del Codice del Terzo settore (CTS).

La formula lessicale da utilizzare nella redazione dell’"oggetto sociale", ossia, può anche discostarsi da quella legislativa, a patto che possa essere concettualmente ad essa riconducibile.

Consiglio Notarile di Milano sulla formula lessicale da utilizzare nello statuto

Difatti, l'atto costitutivo potrebbe ulteriormente specificare l'attività che l'ente intende svolgere, rispetto a quella descritta in una determinata lettera dell'articolo 5 CTS (D.Lgs. n. 117/2017), limitandone l'ambito oppure illustrandola nel dettaglio o, ancora, fornendo esempi di come essa sarà esercitata.

In considerazione, poi, del fatto che dal CTS non giunga nessun limite al riguardo, è possibile che l'ente scelga di indicare solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si suddivide il menzionato art. 5 del CTS, visto che non si può certo imporre all'ente, e alle parti dell'atto notarile, di inserire nell'oggetto sociale attività che l'ente stesso non intende svolgere.

Per gli stessi motivi, è anche possibile indicare, congiuntamente, attività descritte in diverse lettere dell'art. 5 CTS.

Identificazione attività svolte: determinante per verificare che l'ente possa considerarsi un ETS

Nelle motivazioni dell’orientamento, gli autori della massima ricordano come l'identificazione delle attività svolte dall'ente è determinante ai fini della sua considerazione come un ETS.

Tale indicazione ha come scopo quello di limitare i poteri degli amministratori e di far conoscere ai soggetti che abbiano intenzione di aderire all'ente o che intendano finanziarlo cosa esso si proponga di fare e di controllare che vi sia conformità tra l'attività svolta e quella dichiarata.

Nell’oggetto sociale dell’Ente, ciò posto, non è possibile – per come rappresentato dal Ministero del Lavoro con note nn. 3650/2019 e 4477/2020 - indicare tutte le attività elencate nell'art. 5 CTS sopra citato, atteso che altrimenti “si eluderebbero gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati di aderire a un ente di cui siano chiaramente identificate attività e finalità”. Parimenti – a detta dei notai - non sarebbe nemmeno sufficiente limitarsi ad un generico riferimento “per relationem” alle attività ivi descritte.

Formula può discostarsi da art. 5 CTS ma deve essere ad esso riconducibile 

Ciò che impone la disposizione in esame, quindi, è di indicare le attività dell'ETS riproducendo nel suo atto costitutivo l'esatto contenuto di una o più delle lettere di cui si compone il primo comma dell'articolo.

Tuttavia, come sopra precisato, “la formulazione lessicale scelta nella redazione dell'oggetto sociale può dunque discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile”.

In tale contesto, anche se ragioni di opportunità possano indurre a descrivere l'attività dell'ente riprendendo le parole utilizzate nell'art. 5 del CTS o richiamando le singole lettere che compongono l'elenco legislativo, questo “non pare necessario”.

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