Attività di intrattenimento, imposta relativa al mese di maggio in scadenza

Pubblicato il 12 giugno 2023

Fino al 31 dicembre 1999 il sistema tributario italiano prevedeva l’assoggettamento ad imposta sugli spettacoli degli introiti derivanti dalle attività di spettacolo precisate nella tariffa annessa al Dpr n. 640 del 26/10/1972.

Dal 1° gennaio 2000, il Dlgs n. 60 del 26 febbraio 1999 ha abrogato l’imposta sugli spettacoli ed ha istituito, per determinate attività classificate come “intrattenimenti”, l'imposta sugli intrattenimenti apportando modifiche al Dpr n. 640 del 1972.

L’imposta sulle attività di intrattenimento deve essere versata:

NOTA BENE: L’imposta è dovuta quando l’attività svolta dai suddetti soggetti abbia una prevalenza dell’aspetto ludico e legato al puro divertimento, che richiama una partecipazione attiva all’evento a differenza delle attività di spettacolo, nelle quali lo spettatore è presente in maniera passiva.

I soggetti che svolgono la propria attività lavorativa a fini di intrattenimento devono, quindi, versare l’imposta dovuta entro il giorno 16 del mese in corso.

ATTENZIONE: Anche per il mese di giugno, pertanto, è previsto per i soggetti che esercitano attività di intrattenimento il versamento dell’imposta per le attività svolte con continuità nel mese di maggio.

L’adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16.

L’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di maggio 2023, potrà essere pagata con modalità telematiche mediante l’utilizzo del modello F24, sia personalmente che facendosi assistere da un intermediario abilitato.

Il codice tributo per il versamento è 6728.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy