Fino al 31 dicembre 1999 il sistema tributario italiano prevedeva l’assoggettamento ad imposta sugli spettacoli degli introiti derivanti dalle attività di spettacolo precisate nella tariffa annessa al Dpr n. 640 del 26/10/1972.
Dal 1° gennaio 2000, il Dlgs n. 60 del 26 febbraio 1999 ha abrogato l’imposta sugli spettacoli ed ha istituito, per determinate attività classificate come “intrattenimenti”, l'imposta sugli intrattenimenti apportando modifiche al Dpr n. 640 del 1972.
L’imposta sulle attività di intrattenimento deve essere versata:
NOTA BENE: L’imposta è dovuta quando l’attività svolta dai suddetti soggetti abbia una prevalenza dell’aspetto ludico e legato al puro divertimento, che richiama una partecipazione attiva all’evento a differenza delle attività di spettacolo, nelle quali lo spettatore è presente in maniera passiva.
I soggetti che svolgono la propria attività lavorativa a fini di intrattenimento devono, quindi, versare l’imposta dovuta entro il giorno 16 del mese in corso.
ATTENZIONE: Anche per il mese di giugno, pertanto, è previsto per i soggetti che esercitano attività di intrattenimento il versamento dell’imposta per le attività svolte con continuità nel mese di maggio.
L’adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16.
L’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di maggio 2023, potrà essere pagata con modalità telematiche mediante l’utilizzo del modello F24, sia personalmente che facendosi assistere da un intermediario abilitato.
Il codice tributo per il versamento è 6728.
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