Attività di riscossione coattiva delle somme accertate. Analisi degli aspetti critici dall'IR

Pubblicato il 08 marzo 2011 L’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella circolare n. 22/IR del 7 marzo 2011, ha approfondito alcuni aspetti critici delle disposizioni in materia di accertamento esecutivo contenute nella manovra estiva. Il documento pone in evidenza gli aspetti della normativa che, sebbene condivisibili da un punto di vista teorico, praticamente hanno evidenziato numerosi problemi soprattutto per i contribuenti.

Nello specifico, ci si sofferma sull’intenzione del legislatore di accelerare i tempi della riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di accertamento (art. 29, comma 1, DL n. 78/2010), in vista del fatto che le citate disposizioni troveranno applicazione dal 1° luglio 2011, in relazione agli avvisi di accertamento notificati a partire da questa data e relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e seguenti.

Si ricorda che la norma richiamata, al fine di velocizzare la realizzazione della pretesa impositiva, stabilisce che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva ed il connesso adempimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, obbligando altresì al pagamento degli importi nei tempi indicati.

Se la norma di principio non presenta incongruenze dal punto di vista teorico, l’Istituto di ricerca, con il documento in oggetto, ha voluto sottolineare alcuni aspetti critici del provvedimento legati, per esempio, al fatto che l’Erario creditore nell’intraprendere la strada più breve per il recupero del credito abbia eliminato lo strumento della cartella esattoriale. Inoltre, come forma di tutela al contribuente debitore rimane quella di chiedere la sospensione dell’atto, in sede di proposizione del ricorso, e tale richiesta sarà necessariamente esaminata dai giudici in ragione del fatto che l'esame non potrà più basarsi sulla cartella esattoriale. Ancora, se il contribuente, pur avendo impugnato il ricorso, non provvede al pagamento di metà dell'imposta accertata entro i termini di proposizione del ricorso stesso, esso sarà soggetto anche alla sanzione per omesso versamento.

Tali aspetti, ampiamente dibattuti nella circolare del Consiglio nazionale, mostrano come la necessità di razionalizzare e velocizzare i processi di riscossione coattiva – ai fini di rendere più efficiente l’attività di contrasto all’evasione – si scontri con l'altra necessità di tutelare il contribuente di fronte a degli atti che incidono direttamente sulla sua sfera patrimoniale. Di qui, l’auspicio di una modifica normativa soprattutto di quelle parti della legge che dovrebbero permettere al contribuente di opporsi alla notifica dell’atto qualora ne ricorrano i presupposti.
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