Per effetto della depenalizzazione intervenuta con D.Lgs. n. 8/2015, il reato di atti osceni ex art. 527 c.p. non ha più rilevanza penale, ma è soggetto a sanzione amministrativa.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, terza sezione penale, annullando la condanna penale di un uomo, per essersi masturbato al passaggio di alcune studentesse.
Non è stato necessario, per la difesa dell’imputato, invocare la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., stante la occasionalità della condotta e la scarsa visibilità in cui la stessa era stata messa in atto.
La Cassazione ricorda infatti l’intervenuta abolitio criminis, ex art. 2 D.Lgs. 8 del 15 gennaio 2015, del reato di atti osceni, che resta ora un illecito amministrativo con sanzione pecuniaria da 5 mila a 30 mila euro.
Il citato Decreto, che sostituisce sanzioni penali con quelle amministrative, si applica oltretutto – puntualizza la Corte con sentenza n. 36867 del 6 settembre 2016 – anche alle violazioni, come nel caso de quo, commesse anteriormente alla sua data di entrata in vigore. Sempre che nel frattempo il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili; nel qual caso provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto medesimi.
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