Per quanto riguarda le imposte a cui assoggettare gli atti dell'Autorità giudiziaria la disciplina è contenuta nel DPR n. 131/1986. La domanda posta verte sul comportamento da tenere nel caso in cui la condanna al risarcimento accerti come reati solo alcuni dei fatti dedotti in giudizio o dichiari responsabili solo alcuni convenuti nonchè sulla la solidarietà delle parti in causa nel versamento dell’imposta di registro.
La risposta n. 186 del 1° febbraio 2023 ricorda che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Vige il principio della solidarietà delle parti in causa al pagamento delle imposte, anche se vi è una deroga: è prevista la registrazione a debito “cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute” solo per ipotesi tassativamente declinate. In sostanza, si tratta di una annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento immediato, ai fini dell'eventuale successivo recupero.
Pertanto, in tali atti deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Per individuare la tassazione applicabile occorre, quindi, rifarsi al provvedimento contenente le statuizioni, anche al fine di identificare le parti obbligate al risarcimento del danno, nei cui confronti dovrà poi essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
In assenza di tale atto, la prenotazione a debito dell’imposta di registro può operare esclusivamente con riguardo a quella dovuta in relazione agli obblighi di risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato derivanti da condanna.
Successivamente, l’imposta potrà poi essere recuperata nei confronti dei soli convenuti che sono stati condannati e non nei confronti del soggetto danneggiato.
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