Per la Corte costituzionale, l'AGCM non è legittimata a sollevare questioni di costituzionalità sulle previsioni che sottraggono all’applicazione della Legge Antitrust gli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare dei consigli notarili.
Sono state dichiarate inammissibili dalla Consulta le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 93-ter, comma 1-bis, della Legge n. 89/1913 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), per come da ultimo modificate, sollevate dal Collegio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La declaratoria di inammissibilità, in particolare, è stata motivata dal difetto di legittimazione del rimettente.
Per la Corte, infatti, sono da considerare legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale anche organi non incardinati in un ordine giudiziario, qualora, tuttavia, sussista l’essenziale requisito della terzietà. Requisito, questo, mancante con riferimento all’Autorità rimettente.
Difatti, l'Autority, in quanto portatrice di un interesse pubblico specifico, ovvero dell'interesse alla tutela della concorrenza e del mercato, non è in posizione di indifferenza e neutralità rispetto agli interessi e alle posizioni soggettive che vengono in rilievo nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Nella specie, il Collegio dell'AGCM aveva ritenuto che le disposizioni censurate – che escludono dall'applicazione della Legge Antitrust gli atti dei consigli notarili finalizzati a promuovere procedimenti disciplinari - violassero gli articoli 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione.
In particolare, la norma in oggetto, introdotta dall’art. 1, comma 495, lettera c), della Legge n. 205/2017, prevede che “Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l’articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”. E detto ultimo articolo espressamente prevede che “Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti loro affidati”.
Previsioni, queste, che - a parere del rimettente – sottraendo all’applicazione della Legge Antitrust gli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare posti in essere dai consigli notarili, sarebbero incostituzionali posto che “la deroga al nucleo essenziale delle regole sulla concorrenza opera per un intero segmento di attività e senza che sia consentito alcun bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza”.
La Corte costituzionale, come detto, ha respinto le questioni di legittimità prospettate, dichiarandole inammissibili per difetto di legittimazione del rimettente.
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