Attestazioni di regolarità fiscale senza imposta di bollo
Pubblicato il 23 aprile 2011
Sono stati posti all’agenzia delle Entrate alcuni quesiti circa l’applicabilità dell’imposta di bollo alle istanze presentate all’Amministrazione finanziaria da parte di enti privati che svolgono attività di natura pubblicistica, per il riscontro della regolarità fiscale necessaria per partecipare agli appalti pubblici.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.
50/E del 22 aprile 2011, precisa che tali attestazioni di regolarità fiscale fornite dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria non sono dirette a “
certificare” stati, qualità personali e fatti del soggetto interessato. Le citate attestazioni servono solo per confermare la corrispondenza tra le dichiarazioni del richiedente e le informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, non essendo “certificati”sono esenti dal bollo. Inoltre, si deve considerare esclusa l’applicazione dei tributi speciali anche all’eventuale acquisizione diretta delle informazioni presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria competente.