Attestazione dei revisori per i costi “R&S” ai fini Irap
Pubblicato il 22 aprile 2009
La risoluzione 104/E/2009 libera il collegio sindacale da un carico che la norma IRAP pone direttamente in capo al presidente, precisando che al rilascio dell’attestazione dell’effettività dei costi di ricerca e sviluppo, ai fini della deducibilità dell’imposta, è tenuto non già il presidente del collegio ma il revisore. Che è il soggetto che, in virtù dei poteri attribuiti dall’articolo 2409 ter del Codice civile e dagli articoli 155 e seguenti del dlgs 58/1998, ha i mezzi per attestare l’effettivo sostenimento dei costi e la rispondenza alle rilevazioni contabili e ai dati riportati nella dichiarazione Irap.