Con il nuovo aggiornamento delle faq sul nuovo sistema di rilascio del “worker pass” (attestato di congruità), la CNCE ha precisato che i bonus fiscali in edilizia sono a rischio se i lavori non superano il test congruità della manodopera. Laddove dovesse concretizzarsi una simile situazione, l’impresa perde la regolarità contributiva (Durc) e la mancanza del Durc verifica uno dei “casi di diniego della detrazione fiscale”: vale a dire la “violazione di obbligazioni contributive”.
L’attestato di congruità, istituito con l'accordo 10 settembre 2020 delle organizzazioni del settore edile, verifica l’adeguatezza dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. La verifica avviene mediante uno specifico applicativo online della Cnce, denominato il “Cnce_EdilConnect”.
La verifica di congruità si applica a tutti i lavoratori lavori edili la cui denuncia di nuovo lavoro è stata trasmessa alla cassa edile/edilcassa dal 1° novembre con committente pubblico. Diversamente, quelli con committente privato sono soggetti solo se l'opera ha un valore complessivo non inferiore a 70.000 euro.
Restano fuori dalla verifica di congruità i lavori di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016.
In poche parole, la cd. “congruità della manodopera” altro non è che l'importo minimo della manodopera atteso per realizzare un'opera edile. Quindi, laddove l’importo non venga raggiunto al termine dei lavori, interviene la cassa edile/edilcassa che verifica l'eventuale presenza di costi di manodopera aggiuntivi a quelli registrati.
Nel caso in cui anche tale verifica non consentisse di raggiungere l'importo minimo di manodopera atteso, allora per l'impresa diventa obbligatorio versare la differenza tra l'importo di manodopera raggiunto e quello atteso: solo così potrà ottenere il “worker pass”, cioè l'attestato di congruità.
Nel caso in cui manchi la congruità della manodopera, si perdono i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi. Infatti, gli effetti della mancata congruità determina, in via indiretta, il mancato riconoscimento dei bonus fiscali, in tema di detrazioni.
Ciò si verifica in base all'art. 5, co. 6, del Decreto n. 143/2021 il quale prevede testualmente che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".