Atp anche nel corso di procedimento arbitrale
Pubblicato il 29 gennaio 2010
E' incostituzionale l'articolo 669-quaterdecies del Codice di procedura civile, nella parte in cui esclude la possibilità, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, di proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.
E' quanto statuito dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 26 del 28 gennaio 2010 con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia per asserito contrasto, della norma di specie, con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Per il Supremo collegio, in particolare, l'esclusione prevista nell'articolo 669- quaterdecies del Codice di procedura civile risulta del tutto irragionevole in quanto si risolve si in un mero pregiudizio per la parte che intenda far valere le proprie ragioni. Inoltre, la previsione contestata viola anche il diritto di difesa: l'impossibilità di attivare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri compromette, infatti, il diritto alla prova per le parti, data la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico.