Atleti dilettanti. Spese non imponibili se certe e fuori Comune
Pubblicato il 12 aprile 2014
Non sono imponibili i rimborsi delle spese documentate, comprese le indennità chilometriche, sostenute dagli
sportivi non professionisti per raggiungere con la propria auto il luogo dove svolgere l’attività sportiva.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella
risoluzione n. 38 dell’11 aprile 2014.
Qual è la condizione per l’esenzione?
I rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli atleti dilettanti non concorrono a formare reddito imponibile (art. 69,comma 2,
Tuir) se tali spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede l’atleta.
È necessario cioè che le indennità chilometriche non siano forfetarie, ma
“quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa”.
Viceversa, i rimborsi chilometrici ricadono nell’ambito dei
redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir e, dunque, sono imponibili ai fini
Irpef, se il loro importo complessivo supera la franchigia dei 7.500 euro. In tale ammontare devono essere considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti.