Tutto pronto per lo sgravio contributivo del 100% per un massimo di 6.000 euro all’anno, fino a tre anni, in favore dei datori di lavoro che nel 2021 e 2022 assumono a tempo indeterminato o stabilizzano dipendenti under 36. Infatti, martedì la Commissione europea ha dato il via libera alla possibilità di ottenere l’esonero contributivo.
A darne notizia è stata la sottosegretaria al Lavoro, Tiziana Nisini, in risposta a una interrogazione presentata in Commissione lavoro alla Camera. L’agevolazione, si ricorda, è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), ma finora è rimasta inattuata.
L’art. 1, co. da 10 a 15 della Legge di Bilancio 2021 ha esteso in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo - previsto dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), elevando al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le Regioni del Sud), entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato:
L’esonero spetta anche nel caso di:
L’incentivo non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico e rapporti di apprendistato, nonché in caso di:
L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda nel limite massimo di 6.000 euro/anno fruibile in 36 quote mensili (48 per le Regioni del Sud): la soglia massima conguagliabile mensilmente è quindi pari a 500 euro.
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 16,12 (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Oltre al rispetto dei requisiti anagrafici sopra descritti, per la fruizione dell’esonero contributivo è richiesto che il lavoratore, nel corso dell’intera vita lavorativa, non sia stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione.
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