Operativo, anche per il 2020, l’incentivo contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017). Possibile abolizione, invece, dell’esonero contributivo introdotto dal cd. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018). Sono queste le soluzioni previste nella bozza del DdL di Bilancio 2020 che:
L’obiettivo, in tal senso, è quello di rendere applicabili tutte le disposizioni di fruizione dell’esonero introdotte nel 2018, senza necessità di adottare ulteriori atti.
All’art. 1, co. 100-108 e 114-115 della L. n. 205/2017, il legislatore ha introdotto una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019, che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri.
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
Al contempo, il legislatore intende abolire l’art. 1-bis del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018. Si ricorda, al riguardo, che l’incentivo è pressoché identico a quello su illustrato, con l’unica differenza che l’agevolazione è valida esclusivamente in favore di soggetti assunti che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ciò ha alimentato forti dubbi interpretativi in capo agli operatori del settore, obbligando il governo ad adottare una norma di coordinamento che intervenga, correggendoli, sia sul “Decreto Dignità” sia, appunto, sulla Legge di Bilancio 2018, per uniformare la disciplina di vantaggio applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 e soprattutto le condizioni di fruizione dell’esonero.
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