Sono molteplici le misure adottate negli ultimi anni per favorire l'occupazione dei soggetti che faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro.
In generale, si tratta soprattutto della previsione di contributi economici e sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali o per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori:
- giovani;
- donne;
- disoccupati;
- soggetti svantaggiati, ecc …
Appare utile, allora, analizzare e riepilogare gli incentivi attualmente in vigore, in attesa di conoscere le misure previste dalla Legge di Stabilità per il 2018.
Come anticipato, le politiche occupazionali italiane prevedono agevolazioni economiche, normative e fiscali per incentivare le nuove assunzioni, il reinserimento e la stabilizzazione dei collaboratori, attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi (mediante conguaglio sul versamento) oppure tramite l’erogazione diretta di un contributo.
Al fine di garantire una sistematica applicazione degli incentivi stessi, la legge del 28 giugno 2012, n. 92 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012) ha introdotto dei principi generali - riconfermati dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) - necessariamente da dover rispettare al fine ultimo di beneficiare delle agevolazioni in questione.
Ulteriormente, per avere un prospetto completo sull’argomento, si fa presente che è istituito, presso l'ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, le seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
d) importo e durata dell'incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.
Sono diverse le regole – come i divieti – stabilite dal sistema normativo italiano da dover rispettare per fruire dei benefici economici e fiscali previsti per le nuove assunzioni o stabilizzazioni.
Non si può accedere agli incentivi:
Guardando invece ai requisiti che le aziende devono possedere per poter beneficiare degli incentivi collegati alle assunzioni o alle stabilizzazioni, ecco, di seguito, le regole:
In proposito, si fa presente che i soggetti interessati posso verificare, in tempo reale, la regolarità contributiva attraverso un’unica interrogazione all’INPS, all’INAIL e alle CASSE EDILI sull’apposito portale e le risultanze delle interrogazioni hanno validità di 120 giorni e sostituiscono, ad ogni effetto, il DURC;
NB! Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o in somministrazione di lavoro, mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. |
Si riporta, di seguito, una tabella con gli incentivi per l’occupazione attualmente in vigore, fermo restando che anche le Regioni possono prevedere, al contempo, nell’ambito delle proprie leggi regionali, misure per favorire l’occupazione.
Tipologia di incentivo |
Durata e misura dell’incentivo |
Assunzione di giovani che hanno effettuato l'alternanza scuola-lavoro
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Gli sgravi, come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2017, sono di un massimo di 3.250 euro annui, per un massimo di 36 mesi. In caso di apprendistato, l'incentivo consiste nell'azzeramento della contribuzione. |
Assunzione di giovani in Garanzia Giovani
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La decontribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro è stabilita nel limite di 8.060 euro annui. |
Assunzioni nel Mezzogiorno |
Lo sgravio contributivo arriva fino a 8.060 per l'assunzione a tempo indeterminato (anche in apprendistato) nelle regioni del Mezzogiorno: Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Abruzzo; Molise; Sardegna. |
Apprendistato |
I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari all’11,31% (10% + 1.31% per contributo aggiuntivo per trattamenti di disoccupazione), calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. |
Donne prive di impiego da almeno 24 mesi e lavoratori over 50
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Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi
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Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: - 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; - 21 mesi per lavoratori con più di 50 anni; - 33 mesi per lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. |
Lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
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Incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità. |
Lavoratori in mobilità e percettori di altre forme di trattamenti di disoccupazione
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Aliquota contributiva del 10% a carico del datore di lavoro nei primi 18 mesi di contratto. È inoltre previsto un incentivo economico a favore del datore di lavoro in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. |
Sostituzione lavoratrici in maternità |
Sgravio contributivo del 50%. |
Lavoratori svantaggiati |
Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte fino a zero. Nel caso in cui il lavoratore assunto rientri nella categoria delle “persone detenute o internate negli istituti penitenziari ovvero condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione”, le aliquote contributive sono ridotte al 95%.
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Lavoratori disabili |
Incentivo pari al 70% - 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e assistenziali (a seconda del grado di disabilità). |
Vediamo ora le singole misure nel dettaglio.
Per gli anni 2017 e 2018 è previsto, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato (esclusi il lavoro domestico e il lavoro agricolo), di giovani che hanno effettuato periodi di alternanza scuola-lavoro presso la stessa azienda che effettua l'assunzione, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.
Le agevolazioni si applicano inoltre ai lavoratori che assumono a tempo indeterminato giovani che abbiano svolto presso l'azienda periodi di apprendistato per la qualifica del diploma professionale, del diploma di istruzione superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
In tutti i casi, le assunzioni dovranno essere effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Gli sgravi, previsti dalla Legge di Stabilità per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 231 – G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016) sono di un massimo di 3.250 euro annui per massimi 36 mesi.
Con riferimento all'apprendistato, l'incentivo porta di fatto all'azzeramento della contribuzione.
L'altra agevolazione prevista nella Stabilità 2017, denominata Bonus Occupazione Giovani, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite di 8.060 euro annui. Possono accedervi i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano nel 2017 giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.
Le assunzioni dovranno avvenire con questi contratti: tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), apprendistato professionalizzante, tempo determinato superiore a sei mesi.
Infine, la Legge di Bilancio per il 2017 prevede uno sgravio contributivo fino a 8.060 per l'assunzione a tempo indeterminato (anche in apprendistato) nelle regioni del Mezzogiorno. L'agevolazione riguarda i datori di lavoro ubicati in: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Beneficiari sono i giovani tra i 16 e i 24 anni oppure sopra i 25 anni, ma privi di impiego da almeno sei mesi.
L'agevolazione riguarda anche la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.
Qualsiasi forma di contratto di apprendistato gode di agevolazioni contributive che vengono mantenute, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato, per un anno.
Segnatamente, i datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari all’11,31% (10% + 1.31% per contributo aggiuntivo per trattamenti di disoccupazione) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell’apprendista è pari al 5,84%), a decorrere dall’1 gennaio 2013.
Al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi.
Per quanto riguarda il 2017, oltre alla possibilità di beneficiare del nuovo Bonus alternanza (di cui al paragrafo sopra), sono stati prorogati gli incentivi contributivi correlati alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Pertanto, i datori di lavoro che occupano lavoratori assunti con questa tipologia di apprendistato (cosiddetto “duale”) possono continuare a godere delle agevolazioni in vigore gli anni precedenti; in particolare: riduzione al 5% dell'aliquota agevolata del 10%; sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della Naspi.
Questi incentivi vengono concessi alle imprese con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori a tempo determinato o utilizzano lavoro in somministrazione, per sostituire lavoratrici o lavoratori dipendenti o autonomi (artigianato, commercio ...) in congedo di maternità/paternità o parentale.
Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo del 50%, concesso dall'INPS, per un massimo di 12 mesi o comunque entro il primo anno di vita del figlio.
Per i lavoratori con disabilità e altre categorie cosiddette "svantaggiate" (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vittime della tratta ...) la legge del 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n.68 del 23 marzo 1999) prevede modalità specifiche per facilitare l'accesso al lavoro, stabilendo diverse agevolazioni per i datori di lavoro.
Gli incentivi al reimpiego sono volti a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di alcuni lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi, attraverso agevolazioni contributive o economiche ai datori di lavoro che li assumono.
Gli incentivi attualmente in vigore riguardano in particolare le seguenti categorie:
- lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
- iscritti nelle liste di mobilità - contratto di apprendistato;
- lavoratori destinatari di Naspi;
- lavoratori con più di 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili a finanziamenti UE ovvero impiegate nelle professioni e nei settori individuati da apposito decreto.
Per verificare l’entità della misura, si consulti la tabella di cui sopra.
NB! Risultano appena pubblicate sul sito di Anpal due note di aggiornamento al 25 luglio 2017, relative a Incentivo Occupazione Giovani e Incentivo Occupazione SUD. In particolare, alla data di riferimento:
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QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 Legge del 28 giugno 2012, n. 92 |
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