Le regole sul lavoro a tempo determinato previste dal decreto legislativo n. 368/2001, che attua nel nostro ordinamento la direttiva 1999/70/CE, devono essere rispettate anche nel caso di assunzione a tempo di un lavoratore disabile, in special modo nella parte in cui tali regole prescrivono l’indicazione nel contratto delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine.
Secondo la sentenza n. 17867/2016 del 9 settembre, infatti, “non sussistono ragioni di sorta per ritenere che il legislatore nel 1999 abbia voluto esentare l’assunzione “tramite convenzione” a termine dal rispetto delle regole di ordine generale di reclutamento attraverso contratti a tempo, che all’epoca erano più stringenti di quelle adottate poi nel 2001”.
Anzi, ora, i Supremi giudici non condividendo la precedente pronuncia n. 13285/2010 - che ha ritenuto che la normativa del 1999 avesse carattere di specialità rispetto al Dlgs n. 368/01, per cui il datore di lavoro non era onerato di indicare le ragioni tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo - cassano la sentenza impugnata e la rinviano alla Corte d'Appello dell'Aquila
Un lavoratore disabile aveva presentato ricorso contro una società che lo aveva assunto per 12 mesi. Allo scioglimento del rapporto di lavoro (alla scadenza del termine), il lavoratore aveva contestato la fine del rapporto lavorativo a causa sia della mancanza dell'apposizione della causale, prevista per i contratti in essere a quel tempo, sia della violazione del principio di non discriminazione per ragioni di disabilità di cui alla direttiva 78/2000/CE.
Per la sentenza n. 17867/2016, invece, l'indicazione della causale anche in caso di assunzione a tempo determinato di un lavoratore disabile deve sempre essere rispettata e appare dunque doverosa, trattandosi di una opzione normativa, proprio per evitare effetti discriminatori.
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