Completato il quadro per l'accesso al credito d'imposta da parte delle aziende che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno, o quelli in regime di semilibertà, e le imprese che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.
Con risoluzione n. 102 del 30 novembre 2015, l'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6858” denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”, operativo dal 1° gennaio 2016. Dalla medesima data, viene soppresso il codice tributo “6741”.
Il credito d’imposta in argomento è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i canali Entratel e Fisconline dell’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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