Assonime sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Pubblicato il 16 luglio 2014
Con la circolare 14 luglio 2014, n.
23, Assonime esamina la normativa presente nel nostro ordinamento per assicurare il rispetto dei
tempi di pagamento nelle transazioni commerciali: si va dal
decreto legislativo n. 192/2012 al
decreto legge n. 66/2014, convertito dalla
legge n. 89/2014.
Tale ultimo provvedimento ha portato novità nel sistema al fine di rendere più trasparenti i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e il conseguente cumulo di debiti nei confronti delle imprese; però, nello stesso tempo, si è andati nella direzione di
riconoscere incentivi alle amministrazioni che riducono i tempi di pagamento.
Prodotti agricoli
Il documento di Assonime ricorda come
le norme Ue sugli interessi di mora per i ritardati pagamenti
non trovano spazio quando si tratta di
cessioni di prodotti agricoli e alimentari; quindi, in tale caso, entra in campo la normativa particolare prevista dall'articolo 62,
D.L. n. 1/2012.
Interessi di mora in ambito europeo
Previsto dalle norme europee un
tasso di interesse pari all'8,25%, per il primo semestre 2014, da applicare alle transazioni commerciali.
Il tasso opera anche in assenza della costituzione in mora ed indipendentemente dal fatto che vi sia un termine legale o contrattuale.
Quando tale termine manca, gli interessi decorrono, di norma, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Clausola scritta se il termine è diverso
Per quanto riguarda la previsione di un
termine di pagamento diverso da quello legale, si precisa che una clausola in tal senso deve sempre essere messa per iscritto.