Assonime su Modelli di dichiarazione Redditi SC 2020 e IRAP 2020

Pubblicato il 25 novembre 2020

Le incertezze sollevate da molte associate hanno spinto Assonime ad approfondire alcuni aspetti inerenti i modelli di dichiarazione REDDITI SC 2020 e IRAP 2020.

Alcuni di questi dubbi hanno, inoltre, riguardato la questione relativa all’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP 2020 prevista dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).

A pochi giorni dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap 2020, salvo rinvii non ancora formalizzati, molte incertezze ancora sono presenti tra gli operati, con il rischio per quest’ultimi di trovarsi impreparati all’appuntamento. Assonime ha, così, deciso di affrontare alcuni dei temi di attualità relativi ai modelli di dichiarazione e ai versamenti nella circolare n. 30 del 23 novembre 2020.

Assonime, saldo IRAP e limite degli aiuti di Stato

Riguardo alla cancellazione del saldo Irap dovuto per il periodo 2019, il dubbio prevalente era quello connesso al divieto di superare il limite comunitario di 800.000 euro previsto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”: in particolare, non era chiaro se tale limite dovesse riferirsi alla singola società tenuta al versamento dell’IRAP o all’insieme delle società che appartengono allo stesso gruppo.

Assonime specifica che la posizione di cautela sul limite comunitario degli 800mila euro riferito agli aiuti di Stato “Covid 19” interessa sia le società appartenenti ai gruppi sia le singole imprese, poiché nel computo rientra anche il primo acconto Irap non versato, il cui importo esatto si conoscerà solo quando verrà determinata l’imposta dovuta per l’intero anno 2020.

Il rispetto del limite di 800mila euro, dunque, cui è subordinata la possibilità di avvalersi dell’esonero dai versamenti IRAP di cui all’articolo 24 del DL 34/2020, deve essere accertato a livello di entità economica secondo la definizione comunitaria: pertanto il limite interessa tutte le imprese, anche quelle non facenti parte di un gruppo.

Secondo Assomine resta, quindi, incerto come fare a verificare puntualmente il rispetto del limite degli 800mila euro della sezione 3.1 del Quadro temporaneo se l'importo del primo acconto Irap non è temporaneamente determinabile. Una soluzione possibile per l’Associazione, qualora molte aziende avessero già ecceduto il limite in questione, sarebbe quello di far riferimento al maggior limite dei tre milioni di euro previsto nella sezione 3.12 del Temporary framework Ue.

Assonime, utilizzo delle eccedenze di ROL

Altro aspetto approfondito nella circolare n. 30/2020 è quello relativo all’applicazione del meccanismo del ROL per la deducibilità degli interessi passivi ex articolo 96 del TUIR.

In particolare, ci si sofferma sull’utilizzo delle eccedenze di ROL “contabile” pregresse in presenza di un’opzione per il regime del consolidato fiscale dopo le modifiche apportate al suddetto articolo.

Secondo Assomine, non sussiste alcun ostacolo a riconoscere il diritto di riportare a nuovo e di utilizzare in compensazione nell’ambito del consolidato anche le eccedenze di ROL, purché il riporto a nuovo risulti dovuto all’impossibilità oggettiva di utilizzare tali eccedenze in compensazione nel periodo di imposta della loro maturazione, per inesistenza o comunque per eccedenza di tale ROL rispetto agli interessi passivi di altre società del gruppo.

Tuttavia, Assonime ritiene che il modello REDDITI SC 2020 non sia sufficientemente chiaro al riguardo, soprattutto in merito all'utilizzo della colonna 4 del rigo RF118 (“Interessi attivi precedenti periodi d'imposta”). Auspica, così, un celere intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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