Assonime. Nuove linee guida per le assemblee delle società quotate

Pubblicato il 14 dicembre 2011 Nella circolare n. 32 del 13 dicembre 2011, Assonime diffonde le nuove linee guida assembleari, elaborate congiuntamente con Abi e Assosim, che definiscono i flussi e le procedure di invio delle comunicazioni necessarie ai fini dello svolgimento delle assemblee delle società quotate.

Nello specifico, le nuove istruzioni regolano i rapporti tra gli emittenti, le società di gestione accentrata e gli intermediari presso cui gli azionisti hanno il loro dossier titoli, per l’invio delle comunicazioni assembleari previste dall’articolo 83-sexies del Tuf, introdotto dal Dlgs n. 27/2010 che ha recepito la direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate (direttiva 2007/36/CE) e il successivo regolamento attuativo Banca d’Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

Il decreto legislativo n. 27/2010, infatti, ha apportato importanti novità nel nostro ordinamento in materia di legittimazione all’intervento e al voto assembleare, di utilizzo di mezzi elettronici per la convocazione dell’assemblea e l’esercizio del voto, di potere di convocazione e integrazione dell’ordine del giorno e, infine, in merito al diritto di porre domande e deleghe di voto.

Tra queste novità, anche il meccanismo del cosiddetto “record date”, che disciplina proprio l’intervento in assemblea.

Secondo il record date, infatti, la legittimazione alla partecipazione alle assemblee societarie si acquisisce sulla base delle evidenze contabili risultanti, presso l'intermediario che tiene il dossier dell'azionista, al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione. Pertanto, avrà il diritto di partecipare all'assemblea solo chi è socio all'orario corrispondente al termine del predetto settimo giorno, mentre diventeranno indifferenti le movimentazioni effettuate sui dossier titoli degli azionisti posteriormente a questo termine.

Le nuove linee guida di Assonime, dopo aver introdotto alcune definizioni riguardanti il citato meccanismo, si prefiggono di disciplinare tre fasi salienti:

- l’invio alla società di gestione accentrata delle informazioni necessarie per partecipare alle assemblee da parte dell’emittente;

- la fase in cui gli intermediari inviano la comunicazione assembleare agli emittenti;

- l’invio da parte dell’intermediario della conferma di ricezione della richiesta o di copia della comunicazione.

Le nuove linee guida si sostituiscono a quelle precedenti del 2006, che ormai risultano completamente superate anche alla luce della nuova normativa in vigore.
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