Assonime. Nuova figura di illecito amministrativo: abuso di denominazione finanziaria

Pubblicato il 03 novembre 2010 A seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 141, del 13 agosto 2010, che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, con il quale provvedimento l'Italia ha modificato la disciplina in materia di soggetti operanti nel settore finanziario, Assomine ha diffuso la circolare n. 36 del 2010.

 L’Associazione, con il documento in oggetto, commenta il tema dell’abuso di denominazione finanziaria, che alla luce del suddetto decreto non è più consentito a tutti i soggetti che svolgono l’esercizio dell'attività di finanziamento nei confronti del pubblico, ma soltanto a coloro che assicurano piena affidabilità e correttezza. Di conseguenza, scatta l’obbligo di cambiare la denominazione sociale per tutte quelle società che utilizzano la parola finanziaria o “finance”, ma che di fatto non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

Le modifiche apportate dal decreto n. 141/2010 sono entrate in vigore lo scorso 19 settembre 2010 e hanno riguardato anche l’aspetto sanzionatorio. Assonime ricorda, infatti, come l’ampliamento della fattispecie dell’abuso di denominazione con il divieto all’uso della parola “finanziaria”, è finalizzato ad individuare tutte quelle denominazioni che potrebbero generare confusione nel pubblico sul tipo di attività esercitata dal soggetto, facendolo apparire come un intermediario finanziario anche quando lo stesso non lo è. Nel caso di mancato rispetto di tale divieto si va incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro fino a 10.329 euro.
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