Secondo Assonime non è possibile un’applicazione retroattiva delle sentenze Ue. Il principio è stato espresso dall’Associazione nella circolare n. 27 di ieri, che commenta i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate sulla retroattività del regime di imponibilità Iva. La motivazione muove dalla sentenza della Corte di giustizia Ue che ha dichiarato imponibili Iva alcune prestazioni rese dai medici e che, per Assonime, non può avere effetto retroattivo in base al principio generale di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Principio che anch’esso fa parte dell’ordinamento comunitario e per la cui salvaguardia le legislazioni degli Stati membri possono, in alcuni casi, escludere il recupero delle somme erroneamente non riscosse (o versate) su determinate operazioni pregresse. Da ciò deriva che il principio del legittimo affidamento dei contribuenti potrebbe essere leso nel caso di un’attribuzione di un'efficacia “ex tunc” a una sentenza della Corte. Da qui, la motivazione secondo cui su alcune attività mediche, come il rilascio di certificati sullo stato di salute, non si può fare un’applicazione retroattiva (ora per allora) del regime Iva, perciò esse perdono l’esenzione che, invece, in passato era prevista dalle regole italiane.
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