Assonime. Istruzioni sul Cud 2011

Pubblicato il 22 febbraio 2011 Alla vigilia del rilascio del modello Cud, rimangono aperti ancora molti dubbi interpretativi sulla sua compilazione. Assonime, con la circolare n. 4/2011, ha ripercorso le principali modifiche e integrazioni apportate al Modello Cud 2011, rispetto a quello utilizzato lo scorso anno.

Molte richieste di intervento hanno riguardato l’esatta esposizione delle somme che devono essere detassate. Molti datori di lavoro, infatti, nel 2010 non hanno detassato alcune somme che pur presentavano i requisiti, come per esempio gli straordinari o il lavoro notturno, ed ora si chiedono come riportarle nel modello di quest’anno per recuperare la detassazione.

Nelle istruzioni al modello si legge che tali importi andranno indicati nelle caselle da 93 a 96. Tuttavia, tali spazi consentono di indicare solo se le somme sono state tutte detassate o no, senza poter indicare se vi è la presenza contemporanea di somme in parte detassate e in parte non. Le situazioni miste hanno richiesto un maggiore approfondimento e ipotesi risolutive: si potrebbero duplicare le voci interessate (introducendo dei bis) oppure presentare due volte il Cud. In alternativa, si potrebbero indicare le somme non detassate nel 2010 nel punto 101. Le istruzioni ribadiscono, però, che tale casella deve essere utilizzata solo se il rapporto di lavoro è cessato prima dell’emanazione della risoluzione 83/E/2010.

Assonime, a tal proposito, specifica che se il dipendente con rapporto di lavoro cessato prima della data indicata, ha ricevuto dal datore di lavoro la dichiarazione con gli importi del 2010 non detassati può utilizzarla ugualmente per applicare l’agevolazione fiscale senza richiedere un nuovo Cud.

Nella circolare di Assonime si ricorda, infine, che i sostituti d’imposta devono rilasciare al contribuente il CUD/2011 entro il prossimo 28 febbraio.
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