Assonime. Ecco le istruzioni per la corretta applicazione della nuova aliquota Iva
Pubblicato il 03 ottobre 2013
Con la circolare n.
30 del 1° ottobre 2013, Assonime illustra l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria ai sensi del decreto-legge n.
76/2013, che ha differito proprio al 1° ottobre l’aumento al 22%.
Dopo il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, l’Associazione è intervenuta con un nuovo documento ufficiale per fare chiarezza sui tanti dubbi che sono sorti circa la corretta determinazione del momento impositivo e l’eventuale applicazione dell’aliquota differenziata.
La nuova circolare si presenta, così, come una sorta di vademecum finalizzato ad individuare una precisa regolamentazione per ogni specifica fattispecie.
Tra i vari temi trattati, vi sono quelli inerenti al disallineamento tra le regole che disciplinano il momento impositivo relativo alle prestazioni di servizio generiche interne rispetto alle stesse prestazioni ricevute da operatori comunitari, le importazioni di beni, gli acquisti intracomunitari oltre che la decorrenza dell’aumento della nuova aliquota con riguardo all’autoconsumo.
Nello specifico, poi, Assonime ha evidenziato come a seguito del passaggio dell’Iva dal 21% al 22% non è stato allineato il contenuto della disposizione prevista all’articolo 27, comma 4 del Dpr
633/72, circa il metodo per l’esatto calcolo della base imponibile prendendo come riferimento il corrispettivo al lordo dell’Imposta.
Non essendo stato ufficialmente aggiornato il divisore (come è invece accaduto con l’incremento dell’Iva dal 20% al 21%) tutto farebbe pensare al fatto che lo stesso divisore sia rimasto invariato a quota 121.
Assonime interviene ora a chiarire che, anche se non vi è stata una espressa modifica normativa, il divisore previsto per le operazioni soggette ad aliquota ordinaria utilizzato per scorporare l’Iva nel corrispettivo ricevuto si deve intendere pari a 122.