Assonime interviene sui principali punti della disciplina attuativa degli Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (D.Lgs. n. 147/2015) recentemente introdotto in sostituzione dell’abolito ruling internazionale.
L'istituto è volto a garantire alle imprese, italiane ed estere, un quadro normativo più certo e trasparente su alcuni rilevanti profili del reddito di impresa, in particolare su vicende reddituali di natura transnazionale.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative con il provvedimento n. 42295 del 21 marzo 2016.
E' con una nota del 1° aprile 2016 sul sito, che Assonime informa della redazione della Circolare n. 10/2016 “La nuova disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”, in cui l'Associazione segnala, tra le novità più rilevanti:
- l’ampliamento dell’ambito applicativo, soggettivo ed oggettivo, dell’attuale ruling
- e la previsione della possibile efficacia retroattiva dell’accordo.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi al 21 marzo 2016.
La validità è per il periodo d’imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi.
L'allargamento dell'ambito applicativo, in via interpretativa, aggiunge alle ipotesi espressamente disciplinate dall’art. 31-ter comma 1, alle lett. da a) a d) (regime dei prezzi di trasferimento; determinazione dei valori di uscita/ingresso in caso di trasferimento della residenza; attribuzione di utili/perdite alla stabile organizzazione; erogazione o percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali; valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione): tutte le fattispecie inerenti a componenti del reddito d’impresa a carattere transnazionale.
Può riguardare il trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie pianificate, compresa la valutazione dell’esistenza o meno di un’azienda, e dunque:
- la valutazione preventiva dell’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione;
- la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive;
- l’accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall’ordinamento tributario.
Riguarda due specifiche e tassative ipotesi (c.d. roll-back):
se l’accordo consegue “ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”;
se le circostanze di fatto e di diritto poste a base dell’accordo “ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza” (il contribuente può effettuare il ravvedimento operoso o presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione delle relative sanzioni, nel caso in cui sia necessario rettificare il comportamento adottato).
Assonime auspica che l'Amministrazione finanziaria riveda la disciplina dell’ammissibile impugnabilità del verbale anche alla luce delle recenti modifiche sulla disciplina degli interpelli (D.Lgs. n. 156/2015), che ha espressamente escluso l’impugnabilità dei pareri resi dall’Amministrazione finanziaria.
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