Assolto il notaio che stipula troppi atti

Pubblicato il 11 novembre 2015

Con sentenza n. 22910 depositata il 10 novembre 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha parzialmente accolto il ricorso del Consiglio Notarile avverso la decisione con cui la Corte d'Appello assolveva un Notaio dall'addebito di inosservanza dell'obbligo di personalità della prestazione (per cui era stato condannato dalla Commissione regionale alla sospensione dalla professione), mentre ne confermava la condanna per violazione dell'obbligo di assistenza alla sede, di cui all'art. 26 Legge notarile.

Elevato numero di atti. Non sempre indice di trascuratezza

In riferimento al primo addebito, la Corte Suprema ha fatto proprio il ragionamento dei giudici distrettuali, secondo cui - nel pronunciare l'assoluzione per difetto di prova - l'elevato numero di atti ricevuti dal notaio, non implica necessariamente trascuratezza e superficialità nello svolgimento della professione, soprattutto se frutto di un metodo di lavoro organizzato in fasi successive (incontro con clienti per raccolta dei dati, redazione atti e concentrazione delle riunioni in un unica giornata per stipula definitiva), per di più, con la facilitazione derivante dall'impiego di strumenti informatici.

Quanto al secondo addebito, censurata invece l'interpretazione della Corte d'Appello per cui gli artt. 6 e 9 del Codice deontologico notarile rientrerebbero entrambi nell'obbligo di assistenza alla sede, delineato dall'art. 26 Legge notarile.

Rammentano infatti gli ermellini che, mentre il menzionato art. 6 riguarda la mancata assistenza alla sede, l'art. 9 sanziona invece la presenza non consentita del Notaio nella sede secondaria.

Sicché, stante la duplicità di dette condotte – erroneamente unificate – si invita, nella fattispecie, il giudice del rinvio ad effettuare le dovute distinzioni, con le conseguenti scelte sanzionatorie.  

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