La riforma fiscale ha profondamente modificato l'istituto dell'associazione in partecipazione: quando l'apporto dell'associato è costituito dal capitale, l'associante non può dedurre dal reddito d'impresa il compenso che spetta all'associato, che, a sua volta, lo tratterrà come dividendo. Come tale, il compenso non è deducibile per chi paga ed è tassato proprio come un utile per chi lo riceve. Stessa sorte subiscono gli interessi "eccedenti" corrisposti ai soci qualificati. Se questo meccanismo risponde ad una logica quando l'associante è Società di capitali, diventa inevitabilmente un peso fiscale inaspettato (producendo effetti tributari penalizzanti) quando l'associante è impresa individuale o Società di persone. Il che determina conseguenze per gli associati in partecipazione impegnati nella compilazione dell'Unico 2005.
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