Associazioni sportive dilettantistiche: condizioni per la personalità giuridica

Pubblicato il 07 dicembre 2023

Per le Associazioni sportive dilettantistiche che intendano ottenere la personalità giuridica mediante iscrizione al RNASD, la verifica della sussistenza del patrimonio minimo va effettuata sulla base di documentazione contabile e patrimoniale recente, aggiornata a non più di 120 giorni.

E ancora. La delibera dell'ASD sull'acquisto della personalità giuridica richiede il quorum delle modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021.

I chiarimenti sono contenuti in due nuove massime pubblicate dal Consiglio Notarile di Milano in tema di enti sportivi dilettantistici e condizioni per acquisire la personalità giuridica.

Le massime, approvate dalla Commissione Terzo settore, sono state pubblicate sul sito dei notai milanesi il 6 dicembre 2023.

La prima massima, n. 16/2023, è dedicata all'aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) degli enti che intendano ottenere la personalità giuridica.

La seconda, n. 17/2023, è invece focalizzata sull'ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l’iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e già iscritta al registro.

Iscrizione ASD al RNASD: verifica patrimoniale su documenti recenti

Il primo orientamento riguarda, come anticipato, la verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che intendano acquistare la personalità giuridica ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021, ossia con l’iscrizione al RNASD.

Come accade per gli Enti del Terzo settore, infatti, anche alle ASD è consentito, con l'iscrizione al RNASD, il conseguimento della personalità giuridica, senza la necessità di apposito decreto di riconoscimento.

La massima n. 16, in particolare, afferma la legittimità della richiamata verifica patrimoniale laddove essa risulti effettuata dal notaio sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore:

oppure,

La verifica della sussistenza del patrimonio minimo delle ASD con personalità giuridica è considerata quindi legittima quando è effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati a non più di 120 giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo o della delibera di iscrizione al RASD o della delibera di voler conseguire la personalità giuridica da parte di ASD non riconosciute e già iscritte a detto registro.

Il predetto termine, come detto, potrà essere esteso a 180 giorni, sei i documenti sono rappresentati dal bilancio dell’ultimo esercizio.

Delibera su acquisto di personalità giuridica con quorum rafforzato

La massima n. 17 è invece dedicata alla deliberazione dell’assemblea di un’associazione sportiva non riconosciuta nei due casi in cui la stessa:

Si rammenta che al RNASD, istituito con la recente riforma dello sport, possono decidere di iscriversi tutti gli enti sportivi dilettantistici che intendano godere del trattamento normativo e tributario di favore previsto dalla nuova normativa.

Ebbene, per i notai di Milano la delibera dell'assemblea deve essere assunta con il quorum rafforzato richiesto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021.

Da quanto detto, discende che il notaio, una volta ricevuto il relativo verbale, deve:

Verifica patrimonio minimo, documenti da presentare

La verifica patrimoniale, in particolare, presuppone la presentazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio di esercizio approvato dall’assemblea, dai quali emerga un patrimonio netto non inferiore a 10mila euro.

Si tratta, infatti, di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive.

Secondo la massima, i richiamati documenti devono essere accompagnati dalla relazione dell’organo di controllo o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione.

Gli stessi potranno essere sostituiti da una perizia di stima, redatta con le modalità ed i criteri di cui all' 14, comma 3-ter, del Decreto legislativo richiamato.

Infine la precisazione secondo cui "il mutamento del regime giuridico che deriva dall’ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c.".

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