Le associazioni di promozione sociale non possono esercitare attività di culto negli immobili non a norma con la regolamentazione urbanistica. È, quindi, vietato per tali associazioni insediare abusivamente luoghi di culto in maniera continua, poiché si tratta di condotte urbanisticamente non corrette.
Con la Nota protocollo n. 3743 del 15 aprile 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito i paletti dell’esercizio di attività di culto da parte delle associazioni di promozione sociale.
La Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna, a seguito di un controllo formale su alcune associazioni di promozione sociale, ha rilevato che alcune di esse – pur non prevedendolo espressamente nell’atto costitutivo o nello statuto - svolgono attività di culto in modo promiscuo con attività di promozione sociale. Ciò rappresenta un problema di non poco conto, soprattutto qualora le attività di promozione sociale non dimostrano idoneamente un legame con le attività di culto. Si rischierebbe, così, di consentire un utilizzo del tutto strumentale ed opportunistico della normativa (D.Lgs. n. 117/2017).
In ragione di ciò, la predetta Direzione Generale chiede:
In via preliminare, il Ministero del Lavoro chiarisce cosa s’intende per “attività di culto”. Si tratta, in particolare, di una “pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede”. Quindi, riguarda in senso non tassativo “la celebrazione di funzioni religiose riservate ai credenti di una determinata fede, la diffusione del relativo credo, la formazione degli aderenti e dei ministri religiosi”.
Non rientrano in tali tipologie di attività le celebrazioni occasionali. Al contrario, rientrano tra le attività di culto, ad esempio:
In risposta ai quesiti posti, il Ministero del Lavoro ritiene che le attività di culto non possono essere collocate tra le attività diverse previste dagli Enti del Terzo settore. Le attività di culto, infatti, nulla hanno a che vedere con quelle disciplinate dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017). Ciò in relazione anche al fatto che non è consentito allo Stato interferire in un ordine che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione.
L’ente religioso, quindi, è tenuto a esercitare le attività di culto nell’osservanza della disciplina propria degli enti religiosi. Di conseguenza, le stesse resteranno estranee all’ambito del Terzo settore e all’esercizio delle attività proprie di tali enti.
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