Con il messaggio n. 8773/07, l'Inps sancisce la compatibilità e cumulabilità del congedo straordinario (art. 42, comma 5, dlgs 151/01) con l'assegno ordinario di invalidità (art. 1, legge 222/84). L'indennità per congedo straordinario, infatti, ha natura sostitutiva della retribuzione che avrebbe ricavato il lavoratore dall'attività lavorativa nel caso in cui non fosse stato inibito al lavoro dall'esigenza di assistere il portatore di handicap.
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