Assistenza ai figli anche se vi provvedono altri congiunti o se il genitore è disoccupato

Pubblicato il 08 febbraio 2010
Di seguito due interessanti decisioni di Cassazione in materia responsabilità dei genitori per mancata prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti dei figli.

 Con la prima pronuncia, la n. 4395 del 2 febbraio 2010, la Corte di legittimità ha confermato la condanna impartita nei confronti di un padre che non aveva ottemperato all'obbligo di assistenza dei due figli minori affidati alla madre la quale, per mantenerli, riceveva l'aulisio dei due figli maggiorenni, ormai indipendenti. Per i giudici di Cassazione, in particolare, “l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento degli altri congiunti atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo”.

Al mantenimento dei figli è tenuto anche il genitore disoccupato salvo che lo stesso non riesca a provare di essere completamente indigente. E' quanto, invece, statuito dalla Suprema corte con sentenza n. 43274 del 2009 nel cui testo viene espressamente sancito come “la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica”.
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