Chiarimenti della Corte di cassazione in ordine all’inadempimento, da parte dell’assicurato, dell'obbligo di avviso o di salvataggio ai fini della perdita dei benefici assicurativi ex articolo 1915 cod. civ.
La Suprema corte, nella sentenza n. 28625 del 7 novembre 2019, ha ricordato il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della perdita dei benefici assicurativi ai sensi dell'articolo 1915 cod. civ., “non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo”.
Nella medesima decisione, gli Ermellini hanno anche sancito che, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l'interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti.
In detto contesto – ha continuato la Corte – non rilevano, in senso contrario, nemmeno eventuali accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, “neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale”.
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