Assicurazioni. Indennità di rivalsa deducibili se transitano nel conto economico

Pubblicato il 28 luglio 2011 L'articolo 37 del Contratto nazionale agenti prevede per le imprese di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi . Lo stesso Isvap, con nota 32-09-107 del 23 luglio 2009, aveva specificato che alle somme pagate dalla compagnia di assicurazione non si può attribuire natura reddituale, dato che "la modalità di contabilizzazione stabilita dalla normativa settoriale vigente prevede l'imputazione delle indennità soggette a rivalsa esclusivamente a conti di natura patrimoniale".

Sulla questione, è sorto il problema di capire quale fosse il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dalle compagnie di assicurazione.

Il punto è stato fatto dall’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E/2011.

Il documento di prassi riprende il principio di derivazione di cui all’articolo 83 del Tuir, secondo cui non possono essere portate in deduzione le somme che contabilmente, sono accantonate in una voce di credito dell’attivo patrimoniale. Di conseguenza, relativamente alle indennità dovute all’agente cessante, non ancora addebitate per rivalsa a quello subentrante, esse devono essere fatte transitare esclusivamente in conti di credito di natura patrimoniale della compagnia assicurativa e non farle passare per il conto economico. Nel conto economico dovrà essere imputata solo quella parte delle somme erogate che rimangono a carico della compagnia e, dunque, non possono essere recuperate in altra maniera.

La conclusione è che il trattamento fiscale delle indennità di rivalsa degli agenti assicurativi dipende dal bilancio: se tali somme vengono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale della compagnia assicuratrice troverà applicazione il principio cardine dell'imposta sui redditi delle società; cioè quello di derivazione dei dati di bilancio nella successiva determinazione della base imponibile ai fini dell'imposizione diretta. In altri termini, il dato di bilancio andrà considerato per intero nella determinazione della base imponibile Ires. Viceversa, se tali somme - non possedendo i requisiti per essere scritte come credito di rivalsa da chiedere all’agente subentrante - restano a carico della compagnia assicurativa, esse transiteranno a conto economico e costituiranno specifico costo da rilevare e dedurre fiscalmente.
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