Ai sensi dell’art. 198 del codice di procedura penale, il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Qualora il testimone, regolarmente citato o convocato, ometta senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarlo, con ordinanza, al pagamento di una somma da 51 euro a 516 euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa (art. 133 c.p.p.).
Per l’art. 255 del codice di procedura civile, il testimone regolarmente intimato deve obbligatoriamente presentarsi.
Qualora non lo faccia, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva.
Con la medesima ordinanza il testimone è condannato ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Inoltre, in caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
Alla luce di quanto sopra si deduce che il lavoratore regolarmente citato quale teste in un giudizio, sia civile che penale, ha l’obbligo legale di presentarsi.
A fronte di tale obbligo sussiste il diritto per il lavoratore di assentarsi dal lavoro purché informi tempestivamente il proprio datore – al fine di permettergli di organizzare al meglio la propria attività in funzione dell’assenza del prestatore - e fornisca, successivamente, idonea documentazione eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva applicabile.
Ad ogni modo, anche in assenza di espressa previsione nel CCNL, il lavoratore può richiedere la documentazione utile alla cancelleria del giudice.
Anche qualora il lavoratore sia parte del giudizio – sia che sia attore in quanto abbia promosso il giudizio, sia che sia convenuto – ha il diritto di assentarsi dal lavoro per comparire in udienza.
In assenza di esplicita previsione contrattuale, il dipendente ha diritto di assentarsi per il tempo necessario per rendere testimonianza e per le ore di viaggio necessarie, concordando con il datore di lavoro l’istituto da fruire che potrà, a mero titolo esemplificativo, essere:
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità.
Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.
Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Come si evince dal sito del Ministero della Giustizia, le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni, sono corrisposte a domanda che va presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare.
La domanda va presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.
A seconda dell’istituto fruito in accordo con il datore di lavoro, al lavoratore spetterà la retribuzione per ferie, o per permesso retribuito o, al contrario, non spetterà alcuna retribuzione in caso di permesso non retribuito o aspettativa non retribuita.
A volte il lavoratore può essere chiamato a rendere testimonianza per fatti collegati proprio all’attività lavorativa (ad esempio perché presente ad un fatto accaduto in azienda) ed in tal caso avrà diritto a fruire di permessi per motivi di servizio.
Cemento, calce (industria) - CCNL 19.2.2008 Articolo 54 - Indennità di testimonianza È mantenuto integro il trattamento economico del lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di lavoro o località di lavoro, ha diritto, sempreché ne ricorrano i presupposti, al trattamento previsto dagli artt. 75, 81 e 89 (trasferte), dedotto quanto già percepito dall'Autorità Giudiziaria per trasferta e spese di trasporto. |
Pompe funebri (aziende municipalizzate) - Accordo di Rinnovo 26.5.1998 Articolo 42 (Parte 5) - Rimborso spese per testimonianza E' corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. |
Nettezza urbana (aziende municipalizzate) - CCNL 22.5.2003 Articolo 28 - Indennità e provvidenze varie B) Rimborso spese per testimonianza È corrisposta la retribuzione globale al lavoratore intimato dall'autorità giudiziaria su richiesta dell'Azienda a rendere testimonianza in procedimenti giudiziari per cause inerenti al servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto, inoltre, al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. La retribuzione globale è corrisposta anche al lavoratore designato giudice popolare. |
Acquedotti privati - CCNL 8.7.1996 Articolo 42 -Indennità varie d) Rimborso spese per testimonianza E` corrisposta la retribuzione complessiva al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, quando il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, viaggio ed alloggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. |
Latte (aziende municipalizzate) - CCNL 20.6.1987 Articolo 40 - Indennità varie d) Rimborso spese testimonianza. È corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste di cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese, per vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. |
Quadro delle norme |
Artt. 133 e 198 c.p.p. Art. 255 c.p.c. D.P.R. n. 115/2002 Latte (aziende municipalizzate) - CCNL 20.6.1987 Acquedotti privati - CCNL 8.7.1996 Pompe funebri (aziende municipalizzate) - Accordo di Rinnovo 26.5.1998 Nettezza urbana (aziende municipalizzate) - CCNL 22.5.2003 Cemento, calce (industria) - CCNL 19.2.2008 |
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