La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13787 del 6 luglio 2016, si è occupata di un caso in cui al lavoratore era stato intimato il licenziamento disciplinare per un’assenza ingiustificata di tre giorni anche se il CCNL di riferimento prevedeva la sanzione espulsiva, peraltro con preavviso, nel caso in cui il dipendente avesse effettuato assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi.
Per la Corte, la condotta addebitata al lavoratore è contemplata dal contratto collettivo come integrante un'infrazione disciplinare cui corrisponde una sanzione conservativa e non è quindi sostenibile la tesi patrocinata dalla società secondo cui l’illecito del dipendente esulava dalla predetta previsione collettiva perché all'assenza ingiustificata si era accompagnata la mancata comunicazione della stessa.
In pratica, la Cassazione ha aderito al consolidato principio secondo cui, in materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di un’autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, salvo il caso che non si accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva (ex multis: Cass. n. 6165/2016; Cass. n. 9223/2015; Cass. n. 13353/2011; Cass. n. 19053/2005; Cass. n. 4932/2003).
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