Assenza in mediazione blocca riconvenzionale

Pubblicato il 29 febbraio 2016

L’assenza ingiustificata in mediazione dei convenuti che hanno proposto domanda riconvenzionale, ne determina la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato, nonché l’improcedibilità della riconvenzionale proposta.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, ottava sezione, nell'ambito di una controversia relativa all'investimento di un pedone e relativa responsabilità, in ordine alla quale aveva formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c e domandato la mediazione in caso di mancato accoglimento.

Mediazione che tuttavia, una volta avviata, era pervenuta ad esito negativo, poiché parte attrice non era comparsa personalmente, ma in sua vece un avvocato (munito di procura speciale) in sostituzione del procuratore costituito. Nemmeno i convenuti erano presenti, avendo inviato un fax con cui comunicavano la loro volontà di non partecipare alla mediazione.

Mediazione: necessaria la presenza personale 

Con l’occasione, dunque, il Tribunale capitolino ribadisce come nel processo di mediazione sia necessaria la presenza personale della parte, assistita da un avvocato, come espressamente richiesto dall'art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010. Eccezionalmente può ammettersi la rappresentanza a mezzo procura speciale, solo laddove sussistano validi e comprovati motivi che impediscano la partecipazione di persona.   

Tra l’altro una rappresentanza fondata su una mera procura non notarile (come nel caso di specie) difficilmente può propiziare un accordo. E ciò non soltanto perché solo la parte personalmente sa cosa le interessa veramente, ma anche perché solo in questo modo anche le altre parti possono essere certe di concludere un accordo valido ed efficace, immune da successive contestazione del presunto rappresentato, che contesti ad esempio l’esistenza, la veridicità, la latitudine del mandato contenuto in una scrittura privata.

L’assenza va giustificata

Anche l’assenza dei convenuti alla mediazione – concludono i giudici con sentenza del 17 dicembre 2015 – appare nel caso de quo del tutto ingiustificata, non avendo i medesimi neppure offerto una qualche ragione a presidio della loro assenza. Da ciò, le conseguenze sopra enunciate (condanna ad una somma pari al contributo unificato, improcedibilità della domanda riconvenzionale) oltre alla valutazione di disfavore ex art. 116 c.p.c. del contenuto delle loro difese. 

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