Nel procedimento camerale di sorveglianza, il legittimo impedimento del difensore è causa di rinvio dell’udienza purché comunicata tempestivamente con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata.
Così la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 21981 depositata il 22 luglio 2020 ha ritenuto fondato il ricorso di un difensore che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per aver il Tribunale di sorveglianza di Torino illegittimamente rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, fatta pervenire tramite p.e.c. e regolarmente ricevuta dall’ufficio, così illegittimamente procedendo al giudizio in assenza del difensore di fiducia.
Ai fini della decisione i giudici di legittimità evidenziano l’applicabilità anche al procedimento camerale di sorveglianza dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. in merito all’uso della posta elettronica per la trasmissione di istanze, memorie o richieste di altro contenuto.
La disposizione in parola statuisce che il giudice deve rinviare l’udienza “… nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato...”
Ciò che rileva, pertanto, è la conoscenza dell’impedimento, restando esclusa qualsiasi rilevanza in ordine alle concrete modalità attraverso le quali esso è stato portato a conoscenza del giudice.
Evidente, di converso, prosegue la sentenza, che, in mancanza di un regolare deposito in cancelleria ex art. 121 c.p.p. della richiesta di rinvio per impedimento, ricadrà sul difensore l’onere di sincerarsi che la comunicazione sia giunta nella sfera del giudice.
Venendo al caso di specie, gli Ermellini rilevano come l’istanza di rinvio per impedimento, trasmessa dal difensore tramite p.e.c., fosse giunta nella piena conoscenza del Tribunale di sorveglianza che, difatti, aveva dato atto di averla ricevuta, dichiarandola poi irricevibile perché non ritualmente depositata ex art. 121 c.p.c.. Così statuendo, prosegue la Corte, il Tribunale è incorso nel denunciato vizio di nullità generale per assenza del difensore ex articoli 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p..
Viene quindi annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza perché proceda a nuovo giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto: “ Nel procedimento camerale di sorveglianza, costituisce una causa di rinvio dell’udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti, il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l’udienza”.
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