Assemblea sindacale: può essere convocata anche da un solo componente della RSU

Pubblicato il 11 luglio 2014 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15437 del 7 luglio 2014, si è occupata della questione inerente il diritto di indire assemblee sindacali di cui all’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare la Corte è stata chiamata a chiarire, per l’ennesima volta, se il suddetto diritto rientri, o meno, tra le prerogative attribuite a ciascun componente delle RSU dall’art. 4, c.1, dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, in base al quale “i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della Legge n. 300 del 1970”.

Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno ritenuto di dare continuità all’indirizzo consolidato (ex multis: Cass. 24 gennaio 2006, n. 1307, Cass. 27 gennaio 2011, n. 1955; Cass. 24 aprile 2013, n. 10001) che trova ulteriore conferma nella lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento derivante dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

Il modello dell’art. 20 St. lav., che prevede che ad indire l’assemblea siano, “singolarmente o congiuntamente”, le RSA nell’unità produttiva, non può essere inteso come limite legale all’autonomia contrattuale collettiva che riconosca il diritto di indire l’assemblea alle RSU.

Conseguentemente, è stato confermato il principio in forza del quale, in tema di rappresentatività sindacale, dalla lettura coordinata dell’art. 19 con l’art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, si desume che il combinato disposto degli articoli 4 e 5 dell’Accordo Interconfederale del 1993 (istitutivo delle RSU) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi del citato art. 19, quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013.
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