E’ ancora la disciplina dell’Assegno unico universale a tenere banco nel panorama dell’attività informativa e divulgativa dell’Inps.
In particolare, l’Istituto affronta la modifica che il Decreto lavoro ha apportato dal 1° giugno 2023 al D.Lgs. n. 230/2021, istitutivo di tale sostegno economico per i nuclei familiari bisognosi, in ordine alla fruizione della maggiorazione in caso di genitori lavoratori appartenenti a nuclei vedovili.
La materia è oggetto del nostro articolo “Inps, maggiorazione dell’Assegno Unico per i genitori rimasti vedovi”, che illustra nel dettaglio il contenuto del precedente messaggio n. 724/2023.
Vediamo invece ora quanto riportato nella circolare Inps n. 76 del 10 agosto 2023
Con l’entrata in vigore della modifica sopra indicata, dunque, resta fermo quanto previsto al primo periodo dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021 a norma del quale se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro e hanno un ISEE pari o inferiore a quindicimila euro spetta una maggiorazione mensile per ciascun figlio minore pari a trenta euro (in caso di ISEE superiore la maggiorazione si riduce gradualmente fino ad annullarsi in presenza di un ISEE superiore a quarantamila euro).
La maggiorazione, e questa è la novità introdotta dal Decreto lavoro, è riconosciuta inoltre in caso di unico genitore lavoratore vedovo, per un massimo di cinque anni successivi al decesso.
A tale proposito l’Istituto ricorda quanto precisato con la circolare n. 23/2022, oggetto dell’articolo “Assegno unico e universale per i figli a carico: il vademecum INPS”, con cui era stato chiarito che, con riferimento ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, ai fini della maggiorazione rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, quelli da pensione ed i redditi da lavoro autonomo o d’impresa posseduti al momento della domanda.
Con il successivo messaggio n. 1714/2022 era stato poi specificato come la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non potesse essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore e che, relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevassero gli importi percepiti a titolo di NASpI e DIS-COLL se il soggetto fosse percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Se quindi, da un lato, si è dovuto tenere conto del dato letterale della norma, dall’altro è stata considerata la maggiore vulnerabilità dei nuclei divenuti monoparentali per decesso dell’altro genitore; quindi, previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per il primo anno di vigenza l’Inps ha garantito la maggiorazione ai nuclei vedovili per i quali la condizione di monogenitorialità si sia verificata nel corso di fruizione della prestazione e sino al mese di febbraio 2023 (si veda il messaggio n. 724/2023).
Dal 1° giugno 2023, ad opera dell’art. 22 del Decreto lavoro, è invece espressamente prevista l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei vedovili, senza che peraltro sia altresì prevista la corresponsione di arretrati e tenendo conto della del decesso, che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.
Ne deriva che, per i vedovi che presentano la domanda di Assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori se:
NOTA BENE: tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto lavoro, la maggiorazione è applicata per massimo cinque anni dalla data del decesso ferma restando la permanenza dei requisiti sopra elencati.
In caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
Se, invece, una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale” per decesso dell’altro genitore è necessario integrare la domanda con i seguenti dati:
NOTA BENE: l’integrazione è ammessa fino al quinto anno incluso dalla data del decesso.
In caso di decesso di entrambi i genitori, o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali, è previsto il subentro nella domanda da parte dei seguenti soggetti:
Il soggetto che agisce può sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”.
In caso di decesso del genitore richiedente, il subentro automatico nella domanda di AA.UU da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità:
NOTA BENE: in relazione alle domande decadute per decesso del richiedente, con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite vengono accreditate le eventuali mensilità non erogate dopo la decadenza stessa.
Le mensilità non erogate saranno altresì riconosciute anche nel caso in cui il genitore superstite abbia già provveduto a ripresentare autonomamente una nuova domanda di AUU prima del trasferimento d’ufficio.
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