L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori disoccupati che abbiano contratto matrimonio civile, concordatario o unione civile.
Vediamo quanto chiarito dall’Inps con il messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, non prima di esaminare brevemente l’istituto dell’assegno matrimoniale, oggetto del precedente articolo “Hub delle prestazioni non pensionistiche, domanda assegno per congedo matrimoniale”, cui si rinvia.
Inizialmente introdotto a favore dei lavoratori con qualifica di impiegati del settore dell’industria con il R.D.L. n. 1334/1937 (abrogato poi dal D.lgs n. 212/2010), l’assegno per congedo matrimoniale è pari a sette giorni di retribuzione (otto per i lavoratori del settore marittimo) e può essere chiesto, come sopra accennato, in occasione del matrimonio civile, concordatario o di unione civile, ma non per il solo matrimonio religioso, da parte di entrambi i coniugi appartenenti anche alle seguenti categorie di lavoratori:
Sono invece esclusi dalla prestazione gli impiegati e i lavoratori non rientranti nella normativa sugli assegni per il nucleo familiare; in caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione solo se risultino, prima della data del matrimonio/unione civile, la residenza in Italia e lo stato di coniugato.
NOTA BENE: l’assegno non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, eccezion fatta per l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’Inail nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.
La domanda può essere presentata dall’interessato con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”, dove sono contenuti i seguenti campi:
Per l’inserimento della domanda il richiedente deve fornire le informazioni richieste nelle sezioni:
In alternativa alla modalità on line, è possibile presentare la domanda per l’assegno matrimoniale:
Facendo seguito al precedente messaggio n. 2147/2022, l’Inps chiarisce che i lavoratori in stato di disoccupazione che, nei novanta giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato per almeno quindici giorni attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’assegno matrimoniale, hanno diritto alla prestazione con pagamento diretto da parte dell’Istituto, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo.
In tal caso la domanda deve essere presentata direttamente all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso l’Hub delle prestazioni pensionistiche di cui al citato messaggio n. 2147/2022.
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