A seguito di quesiti riguardanti il termine di presentazione della domanda di assegno integrativo di cui all’art. 9, comma 5, Legge n. 223/1991, l’INPS, con messaggio n. 1841 del 27 aprile 2016, ha precisato che l’assegno integrativo spetta al lavoratore in mobilità che accetti un’offerta di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, e conclusosi con il collocamento in mobilità.
L’assegno in questione è pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai CCNL e può essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi.
Posto che la prestazione è erogata a domanda, evidenzia l’Istituto che, per quanto concerne il termine di presentazione della domanda di assegno integrativo, poiché la Legge n. 223/1991 non ha previsto specifiche indicazioni, occorre riferirsi al rinvio generale alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
In particolare, l’art. 77 del R.D.L. n. 1827/1935, ha stabilito che “per conseguire il diritto all’indennità di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento”.
Pertanto, l’applicazione di detto principio all’assegno integrativo determina che la domanda debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Conclude l’INPS sottolineando che tale termine decadenziale è perentorio, per cui lo spirare dello stesso determina l’inaccoglibilità della domanda.
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