Il D.Lgs. n. 148/2015, ha disciplinato i Fondi di solidarietà bilaterali istituiti per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, per offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
I suddetti fondi possono avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa e le prestazioni integrative, rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, previste dai decreti attualmente pubblicati, sono l’assegno emergenziale e l’outplacement.
Con la circolare n. 203 del 18 dicembre 2015, l’INPS ha illustrato le modalità per la presentazione della domanda di assegno emergenziale erogato dal fondo di solidarietà del credito ordinario e dal fondo di solidarietà del credito cooperativo.
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale ma, al momento, è attiva per i citati Fondi di solidarietà che sono già pienamente operativi e cioè:
La domanda è disponibile nel portale INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.
L’azienda deve, inoltre, indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, allegando l’accordo sindacale, l’elenco ed i dati analitici dei lavoratori, che costituiranno parte integrante della domanda.
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