Assegno divorzile anche se il beneficiario convive stabilmente

Pubblicato il 08 novembre 2021

L’ex coniuge economicamente più debole che abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo, se continua a essere privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli, mantiene il diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

Convivenza di fatto stabile e assegno di divorzio

Se, da una parte, la circostanza che l’ex coniuge instauri una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, dall'altra, tale situazione non determina, necessariamente, la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno.

Laddove, infatti, l’ex coniuge economicamente più debole resti privo, anche all’attualità, di mezzi adeguati a impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A questo fine, il richiedente dovrà fornire la prova:

Il predetto assegno - che può essere anche temporaneo su accordo delle parti - non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.

Diritto ad assegno divorzile: ultima sentenza delle Sezioni Unite

E’ sulla base di tali principi che le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021, hanno risolto la questione loro sottoposta con ordinanza interlocutoria, relativa alla sorte dell’assegno di divorzio nei casi in cui il coniuge che ne benefici abbia instaurato una convivenza stabile con un terzo.

Alla luce di quanto richiesto nella predetta ordinanza, occorreva stabilire se l’effetto estintivo dell’assegno previsto nel caso di nuove nozze del beneficiario trovasse automatica applicazione nella distinta ipotesi della famiglia di fatto.

Da indicare anche se, qualora si fosse esclusa la automaticità dell’effetto estintivo, se e in che modo l’istaurarsi di una nuova convivenza stabile da parte dell’ex coniuge titolare del diritto all’assegno avrebbe inciso sul diritto alla provvidenza economica e sulla sua misura nonché, infine, se il diritto all’assegno sarebbe stato in grado di riespandersi nella sua pienezza o entro che limiti, nell'ipotesi di cessazione della nuova convivenza di fatto.

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