Il giudicato sulla spettanza di un assegno di divorzio resta intangibile, anche in ipotesi di successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Non sussiste, infatti un rapporto di “primazia” della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario, sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio.
Si tratta di procedimenti autonomi, con finalità e presupposti diversi.
E nel nostro ordinamento, il titolo giuridico dell'obbligo al mantenimento dell'ex coniuge è fondato sull'accertamento dell'impossibilità della continuazione spirituale e morale tra gli stessi coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Lo stesso titolo non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica.
Infatti, la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinandosi, piuttosto, la riacquisizione dello stato libero.
Sono questi gli assunti ribaditi dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, con ordinanza n. 1882 del 23 gennaio 2019.
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