L’INPS, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 22/2016, con messaggio n. 1986 del 5 maggio 2016, ha comunicato che è disponibile la procedura per l’invio on-line delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà del Fondo di Integrazione Salariale.
Le istanze vanno presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.
La domanda è disponibile nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’”.
Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.
L’azienda, al momento della presentazione, deve selezionare il Fondo di integrazione salariale, indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.
Alla domanda vanno allegati:
Nella fase d’invio on-line della domanda per l’assegno di solidarietà del FIS, verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione dell’attività lavorativa distinte per qualifica.
L’azienda dovrà, inoltre, indicare la riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l’indicazione, per ciascuna qualifica, dell’orario contrattuale.
Infine, conclude il messaggio n. 1986/16, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF.
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