L’Anpal, con una nota pubblicata sul proprio sito web, in data 25 gennaio 2019, rende noto che dallo stesso giorno i lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria, che hanno richiesto all’Agenzia nazionale l’assegno di ricollocazione possono modificare autonomamente la sede operativa scelta in fase di presentazione della domanda, ovvero la struttura del soggetto erogatore presso cui ricevere il servizio di assistenza alla ricollocazione, che può essere un centro per l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro a livello nazionale o regionale.
Sottolinea però l’Anpal che:
la variazione può essere eseguita una sola volta per motivi personali oppure in caso di reclamo;
a seguito della richiesta, il sistema avviserà via mail sia la sede operativa che aveva preso in carico il lavoratore in fase di presentazione della domanda sia la nuova sede operativa scelta.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".