Assegno di natalità

Pubblicato il 20 gennaio 2017

L’INPS, con messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017, ha fornito nuove istruzioni e precisazioni relative all’assegno di natalità.

Innanzitutto viene evidenziato che, a far data dall’1 gennaio 2017, la procedura di gestione delle domande intercetta le attestazioni ISEE riportanti omissioni e/o difformità sui rapporti finanziari e:

e invia automaticamente all’utente una comunicazione per l’avviso dell’avvenuta sospensione di istruttoria o pagamento per omissioni e/o difformità presenti nella DSU, nonché della possibilità di presentare entro il termine di 30 giorni una nuova DSU in linea con le risultanze dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa l’utente potrà produrre alla Struttura INPS la documentazione dell’intermediario che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Istituto di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU già presentata.

Precisazioni

Il messaggio fornisce, inoltre, precisazioni relative a:

Parto gemellare ed adozioni plurime

In caso di parto gemellare o adozione plurima (avvenuta contestualmente), è necessario presentare un’autonoma domanda di assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato.

A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante NUOVA DOMANDA; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.

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